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Organismo di vigilanza
Organismo di Vigilanza ("OdV") ai Sensi del Dlgs 231/2001
Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare su funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Irfis Mediocredito della Sicilia ("Modello") e curarne l'aggiornamento.
L'Organismo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, il loro rapporto con la società o muti la loro funzione e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità solo per inadempimenti gravi del proprio mandato.
La Presidenza dell'OdV è assegnata ad un Consigliere di amministrazione non esecutivo, ossia privo di funzioni delegate, e indipendente, ovvero privo di rapporti economici con la società, tali da condizionare l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management, secondo quanto disposto dall'art. 2399 c.c. sull'ineleggibilità dei sindaci, applicabile, per effetto di un doppio richiamo di cui all'art. 2409 octiesdecies c.c., anche agli amministratori.
La presenza di siffatto Consigliere, privo, come detto, di incarichi che possano diminuire la sua libertà di giudizio, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire l'effettiva indipendenza dell'OdV rispetto alla gerarchia aziendale, assicurando al contempo un collegamento costante con il CdA cui spetta, in definitiva, di assicurare l'efficace attuazione del Modello.
La descrizione di dettaglio dei compiti e del funzionamento dell'OdV è contenuta nel Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione.