Prodotti  > Agevolazioni  > Agevolazioni industria
 
 
 
 
 
 
 Agevol. Commercio
 Agevolazioni industria
 Garanzia su mutui
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Agevolazione
Contributo in c/interessi ex art. 8 della L.R. 23/2008 per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30/6/2008 ed in essere alla data di presentazione della domanda, nonché alla copertura degli oneri relativi alle correlate garanzie. Il contributo c/interessi è pari al 60% del tasso di interesse applicato dalla banca al finanziamento, ed è elevabile al 70% nel caso in cui i beneficiari siano società cooperative o imprese giovanili L’agevolazione è concessa nei limiti massimi consentiti dalla regola “de minimis” (regolamento CE n. 1998/2006).
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese industriali, come definite dalla normativa comunitaria, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, aventi sede legale in Sicilia e comprese nelle sezioni B (estrazione di minerali da cave e miniere), C (attività manifatturiere), D (fornitura di energia elettrica, gas e aria condizionata, E (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) ed F (costruzioni) della classificazione ATECO 2007, nonché le attività di servizi. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese turistico alberghiere così come definite dalla normativa regionale. Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché quelle in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Operazioni agevolabili
Finanziamenti concessi da banche convenzionate per il consolidamento delle seguenti passività a breve a titolo oneroso, esistenti alla data del 30/6/2008 nei confronti del sistema bancario: scoperti di c/c, anticipazioni scadute su crediti,titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, finanziamenti a breve temine non completamente scaduti, rate di finanziamento a medio e lungo termine e canoni di leasing scaduti al 30/6/2008 e non pagati alla data di presentazione della domanda; sono altresì agevolabili le spese eventualmente da sostenere per l’acquisizione della garanzia che assiste il suddetto finanziamento a lungo temine.
Durata
Il finanziamento concesso dalla banca convenzionata deve avere una durata ricompresa tra 18 mesi e 6 anni, di cui non più di un anno di utilizzo e preammortamento.
Decreto 23 del 09 02 09 e Approvazione Direttive Consolidamento.pdf
Decreto 319 del 08 04 09 e Convenzione definitiva.pdf
Modulo di Domanda Consolidamento art_8 L_R_23 2008.pdf
 

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai "Fogli Informativi" che sono a disposizione dei clienti su supporto cartaceo, presso la Sede e le Filiali della Banca oppure scaricabile dalla sezione “Trasparenza†del presente sito.